Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, Alessandro Borgoglio
I nuovi chiarimenti del Mise e delle Entrate consentono di delineare ora un perimetro sufficientemente chiaro degli interventi agevolabili sulle singole unità immobiliari, che possono assumere una diversa qualificazione, a seconda del contesto in cui sono poste. Consideriamo, innanzitutto, le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e dotate di almeno un accesso autonomo dall’esterno, a cui l’art. 119, c. 1, del Dl Rilancio 34/2020 consente di accedere al superbonus “autonomamente” – sia per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento sia per il cappotto termico – tenendo conto soltanto della superficie dell’unità ai fini del 25% di cappottatura minima e per il miglioramento di due classi energetiche.
