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Decreto Milleproroghe: dallo smart working alla CIGS per grandi imprese                               pag. 2

INAIL: rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro

e malattia professionale                                                                                                                                pag. 2

Test di operatività, coefficiente per le immobilizzazioni finanziarie

Voucher multiuso non riscatto: trattamento IVA                                                                                 pag. 3

Revisione dei bilanci: arriva un principio ad hoc per le imprese meno complesse                  pag. 5

Sindaci: il CNDCEC pubblica le nuove norme di comportamento

Alberghi in affitto: ok alla rivalutazione gratuita                                                                                  pag. 6

Depositi fiscali: la fatturazione anticipata dei servizi                                                                          pag. 7

Plafond IVA e soggetto non residente stabilito in Gran Bretagna                                                  pag. 9

IRAP, il trattamento nel caso di riclassificazione degli strumenti finanziari IFRS 9                   pag. 9

Adempimenti

Revisori legali: il contributo annuale al 31 gennaio 2021                                                                   pag. 10

Guide operative

Il regime degli impatriati: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate                                      pag. 12

Decreto Milleproroghe: dallo smart working alla CIGS per grandi imprese

In Gazzetta Ufficiale (Serie Generale 31 dicembre 2020 n. 323) è stato pubblicato il testo del DL 183/2020, il cosiddetto Milleproroghe 2021. Il Decreto contiene alcune disposizioni in tema di lavoro, di seguito esaminate.

Innanzitutto, va evidenziato che il testo proroga una serie di disposizioni riguardanti l’emergenza da Covid-19 fino al 31 marzo 2021 (art. 19 e All. 1 DL 183/2020); sono, pertanto, prorogate fino a tale data le seguenti misure di interesse giuslavoristico:

– la possibilità di effettuare la comunicazione di smart working in modalità semplificata (e quindi anche in assenza degli accordi individuali: art. 90, cc. 3-4, DL 34/2020 conv. in L. 77/2020);

– l’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19 (art. 83 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020);

– lo smart working nel settore della Pubblica Amministrazione (art. 263, c. 1, DL 34/2020 conv. in L. 77/2020).

Il DL, inoltre, sospende i termini di prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori non versati (art. 3, c. 9, L. 335/95) dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021; tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (art. 11, c. 9, DL 183/2020).

Per i dipendenti delle grandi imprese in crisi – come l’ILVA –, il Decreto garantisce la CIGS per tutto l’anno 2021.

Per quanto concerne l’agricoltura, il Milleproroghe 2021 dispone che gli imprenditori agricoli professionali (IAP), i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che già avevano sfruttato l’esonero contributivo di novembre e dicembre (artt. 16 e 16 bis DL 137/2020 conv. in L. 176/2020), non dovranno pagare la rata in scadenza il 16 gennaio 2021. L’INPS comunicherà gli importi dovuti, comunque, entro il 16 febbraio 2021 (art. 10, c. 6, DL 183/2020).

Infine, è prorogato al 31 dicembre 2021 il termine relativo al recupero delle prestazioni indebite (art. 13, c. 2, L. 412/91) correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d’imposta 2018 (art. 11, c. 5, DL 183/2020).

DL 183/2020

art. 19 e All. 1 DL 183/2020

art. 90, cc. 3-4, DL 34/2020 conv. in L. 77/2020

art. 83 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020

art. 263, c. 1, DL 34/2020 conv. in L. 77/2020

art. 3, c. 9, L. 335/95

art. 11, c. 9, DL 183/2020

artt. 16 e 16 bis DL 137/2020 conv. in L. 176/2020

art. 10, c. 6, DL 183/2020

art. 13, c. 2, L. 412/91

art. 11, c. 5, DL 183/2020

INAIL: rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale

Con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat, intervenuta rispetto all’anno precedente. 

A decorrere dal 1° luglio 2021, è stata approvata la proposta di rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura e navigazione sulla base della variazione percentuale dello 0,5% dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2018 e il 2019 (DM 3 agosto 2020 n. 91; DM 3 agosto 2020 n. 92).

Si riportano i riferimenti retributivi per procedere alla rivalutazione delle seguenti prestazioni economiche.

Rendite per inabilità permanente

La retribuzione media giornaliera nel settore industriale per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in € 79,22. Di conseguenza, il minimale ed il massimale annui sono pari, rispettivamente, a € 16.636,20 e a € 30.895,80.

Per il personale del settore marittimo, valgono gli stessi importi del settore industriale, con l’eccezione dei lavoratori di seguito indicati per i quali, fermi gli importi della retribuzione media giornaliera e della retribuzione minima annua, la retribuzione annua massima è pari a:

  1. comandanti e capi macchinisti: € 44.489,95;
  2. primi ufficiali di coperta e di macchina: € 37.692,88;
  3. altri ufficiali: € 34.294,34.

Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in € 25.106,52. In particolare:

  1. lavoratori subordinati a tempo determinato: su retribuzione annua convenzionale di € 25.106,52;
  2. lavoratori subordinati a tempo indeterminato: su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industria, minimo € 16.636,20 e massimo€ 30.895,80;
  3. lavoratori autonomi: su retribuzione annua convenzionale di € 16.636,20.

Assegno una tantum in caso di morte

Nei settori industriale e agricolo, l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di € 10.050,00.

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura

I riferimenti retributivi per il calcolo sono i seguenti:

  1. lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato: su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di € 43,57;
  2. lavoratori autonomi: su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale di € 48,98.

Assegno per assistenza personale continuativa

L’importo dell’assegno ammonta a € 547,75.

DM 3 agosto 2020 n. 91

Circ. INAIL 30 dicembre 2020 n. 49

Test di operatività, coefficiente per le immobilizzazioni finanziarie

L’AE ha fornito dei chiarimenti in merito al coefficiente da applicare alle immobilizzazioni finanziarie costituite da quote di fondi mobiliari chiusi, al fine del test di operatività (art. 30 L. 724/94).

La riforma della disciplina delle società non operative posta in essere con l’art. 1 c. 37 L. 662/96, per quanto riguarda gli asset finanziari, ha previsto l’applicazione di una percentuale del 1% (poi, divenuta del 2%) nei confronti esclusivamente ad alcune categorie di beni (di cui all’art. 53 c. 1 lett. c) TUIR, ante riforma ex D.Lgs. 344/2003); mentre, la percentuale del 15% trovava applicazione nei confronti delle “altre immobilizzazioni” (anche) finanziarie.

Per quanto riguarda le attività finanziarie (diverse da quelle indicate nell’art. 53 c. 1 lett. c) TUIR, come ad esempio la partecipazione in società personali), l’AE rileva che esse sono da considerare soltanto se costituiscono immobilizzazioni e che, conseguentemente, le stesse sono da ricondurre alla voce “altre immobilizzazioni” con applicazione della percentuale del 15%. Le azioni, le quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del c. 1 art. 87 TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa, sono in ogni caso comprese tra i beni cui si applica la percentuale dell’1%, mentre le altre attività finanziarie sono comprese tra quelle cui si applica la percentuale del 15%, sempreché costituiscano immobilizzazioni.

La voce “altre immobilizzazioni” ha, e continua ad avere, natura residuale attraendo a sé tutti gli asset (anche finanziari) iscritti tra le immobilizzazioni non riconducibili alle lettere a) e b) dello stesso c. 1.

È stato successivamente ampliato l’ambito degli asset a cui applicare la percentuale del 2%, che ora comprende i beni indicati nell’art. 85 c. 1, lett. c), d) ed e) TUIR e le quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’art. 5 TUIR (anche se tali beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie).

L’ampliamento dei beni inclusi non esclude che possano comunque residuare asset (finanziari) non riconducibili a quelli indicati, i quali, laddove risultino iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni, vanno pertanto compresi nella voce residuale “altre immobilizzazioni”.

art. 30 L. 724/94

art. 1 c. 37 L. 662/96

art. 53 c. 1 lett. c) TUIR

ex D.Lgs. 344/2003

lettere a), b) e d) del c. 1 art. 87 TUIR

art. 85 c. 1, lett. c), d) ed e) TUIR

art. 5 TUIR

Risp. AE 31 dicembre 2020 n. 636

Voucher multiuso non riscatto: trattamento IVA

Per i buoni multiuso l’IVA è esigibile quando i beni o i servizi cui il buono si riferisce sono ceduti o prestati; qualsiasi trasferimento precedente non sarà soggetto ad IVA.

L’art. 30-bis punto 1) Dir. 2006/112/CE stabilisce gli elementi essenziali di un buono-corrispettivo, ossia gli elementi senza i quali il documento non può essere considerato tale, fuoriuscendo pertanto dall’ambito di applicazione della Direttiva voucher. I voucher devono contenere l’obbligo di essere accettati come «corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi e nel quale i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative».

Elementi essenziali di un buono corrispettivo quindi sono:

1) l’obbligo di essere accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizio;

2) l’indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare o, in alternativa, l’identità dei potenziali fornitori.

Nel caso in esame l’AE ritiene che il voucher esibito dalla società istante rientri nell’ambito di applicazione del concetto di “buoni corrispettivo” disciplinato dalla Direttiva voucher, contenendo l’obbligo di essere accettato come corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.

Un buono è monouso quando al momento della sua emissione sono noti il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi oggetto del voucher e l’IVA dovuta su tali beni o servizi; invece, un buono-corrispettivo è multiuso se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini IVA della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui il voucher dà diritto.

L’elemento che assume rilevanza dirimente ai fini della qualificazione come monouso o multiuso di un buono-corrispettivo è la certezza o meno, già al momento dell’emissione del buono-corrispettivo, del trattamento IVA della cessione di beni o prestazione di servizi che esso incorpora, da intendersi come certezza circa la territorialità dell’operazione, la natura, qualità e quantità dei beni o servizi, oltre l’IVA applicabile a detti beni e servizi, tutti elementi necessari ai fini della documentazione fiscale dell’operazione.

Risp. AE 23 dicembre 2020 n. 617

art. 30-bis punto 1) Dir. 2006/112/CE

art. 6-quater DPR 633/72

Revisione dei bilanci: arriva un principio ad hoc per le imprese meno complesse

Un principio di revisione separato e distinto da utilizzare per la revisione dei bilanci delle imprese meno complesse. È quanto annunciato dall’Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), il comitato dell’International Federation of Accountants (IFAC) preposto alla elaborazione dei principi di revisione internazionali.

Il piano d’azione che porterà alla pubblicazione del nuovo principio è già definito e prevede che, entro giugno 2021, venga approvata la bozza per la consultazione.

Il principio seguirà l’impostazione principle-based tipica dei principi di revisione ISA e non solo, e adotterà l’approccio basato sulla valutazione preliminare dei rischi. Si tratterà di un principio stand-alone, che conterrà tutte le regole rilevanti per la revisione di un’impresa meno complessa. La decisione finale su quali tipologie di revisione sarà possibile l’utilizzo del nuovo principio (e su quali no) sarà rimessa alle autorità nazionali competenti nei singoli stati.

“Si tratta di un cambio di rotta epocale – commenta il Presidente del CNDCEC, Massimo Miani – particolarmente adeguato ad un contesto nazionale come il nostro caratterizzato, nella maggior parte dei casi, da una revisione legale che riguarda imprese di dimensioni minori. Un esito estremamente positivo per un progetto che il Consiglio nazionale ha sostenuto con forza e convinzione sin dal principio”.

Sindaci: il CNDCEC pubblica le nuove norme di comportamento

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato le nuove “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate” che sostituiscono, aggiornandole, quelle pubblicate nel 2015.

Le Norme sono rivolte ai componenti del collegio sindacale delle s.p.a non quotate e al sindaco unico di s.r.l. che non siano stati incaricati dalla società di effettuare anche la revisione legale.

Infatti, ricordiamo che al collegio sindacale, e al sindaco unico di s.r.l., è attribuito (art. 2403 c.c.) il dovere di vigilare su:

l’osservanza della legge e dello statuto;

– il rispetto dei principi di corretta amministrazione;

l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società;

– il concreto funzionamento della società.

Mentre, al soggetto incaricato della revisione legale (art. 2409 bis c.c. e art. 14 D.Lgs. 39/2010) è attribuito il dovere di:

– esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato;

– verificare nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Le Norme CNDCEC sono applicabili, oltre che alle s.p.a. non quotate e alle s.r.l., anche ai collegi sindacali di s.a.p.a. e alle società cooperative, nei limiti di compatibilità con la relativa disciplina.

Il documento contiene la descrizione dei modelli comportamentali da adottare per svolgere correttamente l’incarico di sindaco, corredati da riferimenti normativi e accompagnati da commenti che analizzano e chiariscono le problematiche interpretative più frequenti nella prassi.

Le norme di comportamento suggerite dal CNDCEC devono essere applicate:

– integrandole con eventuali disposizioni specifiche per i settori vigilati;

– in misura proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività in concreto esercitata dalla società;

– tenendo in considerazione di volta in volta il caso concreto.

Le Norme si applicano a partire dal 1° gennaio 2021. Per tal motivo, per la redazione della relazione rilasciata in occasione dell’approvazione del bilancio 2020 (art. 2429 c.c.) l’organo di controllo potrà attenersi alle indicazioni contenute nella sezione “Relazione all’assemblea dei soci: struttura e contenuto della relazione dei sindaci”.

CNDCEC Norme di comportamento-del-collegio-sindacale-di-societa-non-quotate-dicembre-2020

art. 2403 c.c.

art. 2409 bis c.c.

art. 14 D.Lgs. 39/2010

art. 2429 c.c.

Alberghi in affitto: ok alla rivalutazione gratuita

La rivalutazione gratuita dei beni del settore alberghiero è concessa anche all’impresa che abbia dato in affitto l’immobile ad un’altra impresa.

L’art. 6-bis DL 23/2020 conv. in L. 40/2020 prevede aiuti per sostenere i settori alberghiero e termale, nella forma della rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La disciplina fiscale della rivalutazione presuppone l’iscrizione in bilancio dei maggiori valori rivalutati, effettuata sulla base disposizione normativa in esame che deroga alla regola generale prevista all’art. 2426 c.c.

Con riferimento alle operazioni di affitto d’azienda, qualora le parti abbiano previsto che il concedente continui a calcolare gli ammortamenti, la rivalutazione può essere effettuata solo da quest’ultimo. Nel caso in esame l’istante evidenziava che le parti avevano pattuito l’imputabilità al concedente (e, quindi, alla società istante) delle quote di ammortamento dei beni oggetto dell’azienda.

Occorre, quindi, verificare se la società concedente (ossia, la società istante) – che è la sola legittimata ad effettuare la rivalutazione – rientri nell’ambito soggettivo di applicazione della norma in esame. Al riguardo, l’AE fa presente che la norma in esame è finalizzata a sostenere i settori alberghiero e termale, consentendo per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale il riconoscimento dei maggiori valori in bilancio senza versamento dell’imposta sostitutiva.

Tale finalità deve intendersi realizzata anche nell’ipotesi in esame, in cui la gestione dell’azienda alberghiera è concessa ad un soggetto appartenente al medesimo gruppo, che detiene una partecipazione totalitaria nella società. Diversamente, peraltro, la finalità della norma di sostenere il settore alberghiero non potrebbe trovare applicazione al caso in esame, considerato che la società che effettua la gestione alberghiera non è legittimata ad effettuare la rivalutazione in bilancio. Non appare rilevante la circostanza che le parti abbiano “stipulato un contratto di affitto di azienda avente ad oggetto l’esercizio di attività alberghiera e simultaneamente un contratto di locazione di immobile alberghiero”.

art. 6-bis DL 23/2020 conv. in L. 40/2020

Risp. AE 31 dicembre 2020 n. 637

2426 c.c.

Depositi fiscali: la fatturazione anticipata dei servizi

L’AE, in sede di risposta a interpello, ha chiarito le modalità operative che il gestore di un deposito fiscale deve seguire con riguardo ai contratti in essere con i propri clienti che prevedono la fatturazione in via anticipata del servizio di stoccaggio e deposito, nonché del cosiddetto “minimo garantito“, cioè di un quantitativo minimo di prodotto da stoccare che il depositante garantisce al gestore.

Il caso di specie

La società istante, in qualità di gestore/titolare di un deposito fiscale, emette fatture in via anticipata senza applicazione dell’IVA per i servizi di stoccaggio (quesito della fattispecie 1) e, sempre in via anticipata, fatture in regime ordinario in relazione ai contratti denominati di “minimo garantito” (quesito della fattispecie 2). In particolare, nel caso di specie:

  1. i beni introdotti in deposito (gasolio ad uso autotrazione) possono essere soggetti a manipolazione/lavorazione, trasformandosi in prodotti per uso agricolo o per riscaldamento;
  2. nel corso del periodo di riferimento, il depositante, nelle ipotesi in cui sia in essere un contratto di “minimo garantito”, non conosce, al momento della fatturazione anticipata del servizio, la tipologia di bene che potrà essere introdotto nel deposito, ed inoltre può non introdurre alcuna merce (sia essa ad uso autotrazione sia per uso diverso) ovvero introdurne in misura inferiore, pari o superiore al minimo stesso.

Le indicazioni delle Entrate: stoccaggio e trasformazione

In relazione al quesito relativo alla prima fattispecie, per i beni ad uso autotrazione stoccati e successivamente trasformati, la società intende stornare le fatture originariamente emesse senza addebito di IVA, in quanto riferite alla introduzione di un bene che rientra nel campo di applicazione della disciplina antifrode, ed emettere nuovi documenti con addebito di IVA “per l’importo corrispondente allo stoccaggio del prodotto immesso in consumo per uso agricolo o per riscaldamento”.

Sempre secondo la tesi sostenuta dall’istante, tenuto conto che dal deposito viene estratto un prodotto qualitativamente diverso rispetto a quello introdotto, tornerebbero in vigore le regole impositive ordinarie, non trovando più applicazione la normativa antifrode prevista esclusivamente per i carburanti ad uso autotrazione. La soluzione non appare condivisibile dall’AE: ai fini dell’individuazione delle condizioni di applicazione del meccanismo di sospensione è determinante la natura (rectius, la tipologia merceologica di appartenenza) dei beni per come introdotti in deposito, a nulla rilevando che, durante la permanenza nel deposito e per effetto delle successive fasi di manipolazione/trasformazione intercorse nel periodo di giacenza, gli stessi vengano qualitativamente modificati e trasformati in prodotti merceologicamente diversi da quelli per uso autotrazione. Ciò comporta, pertanto, che una volta immesso nel deposito un bene avente le caratteristiche qualificanti ai fini dell’applicazione del meccanismo di cui alla legge di bilancio 2018, tutte le operazioni relative a detto prodotto, ancorché trasformato per effetto delle attività di lavorazione e manipolazione svolte durante la custodia, anche ad opera di un soggetto diverso dall’originario titolare dei beni che li ha introdotti, rientrano nel campo di applicazione del regime di sospensione dell’imposta e concorrono ad incrementare la base imponibile di riferimento al momento della immissione in consumo del bene.

Le indicazioni delle Entrate: deposito e contratti denominati di “minimo garantito”

In merito al quesito proposto con riferimento alla seconda fattispecie, per la quale, nell’ambito del c.d. minimo garantito, il depositante non introduce merce ad uso autotrazione deve considerarsi corretta l’emissione anticipata di una fattura con IVA commisurata al corrispettivo pattuito per il contratto stesso di minimo garantito. In tal caso, infatti, il requisito oggettivo (l’introduzione di carburante ad uso autotrazione) non sussiste in relazione alla prestazione fatturata, che resta estranea alla materiale immissione in deposito di un prodotto con determinate caratteristiche oggettive e consiste piuttosto nel garantire al cliente uno spazio in deposito, ancorché non utilizzato, nel periodo di riferimento della fatturazione. Ciò vale, altresì, qualora si effettui, dopo la fatturazione, l’immissione in deposito di un prodotto, di qualsiasi natura, in misura inferiore al “minimo garantito”.

In altri termini, la natura “generica” del servizio fatturato a forfait e non parametrato alle quantità introdotte (fino a soglia) è assorbente, sotto il profilo fiscale, e tale da far ritenere corretta la fatturazione originaria in regime di imponibilità. Diversamente, nell’ipotesi in cui il prodotto sia immesso in deposito in quantità pari o superiore al minimo garantito, occorre distinguere gli adempimenti (e il regime fiscale) in funzione della tipologia di prodotto immesso. Qualora venga immesso in deposito un prodotto per uso autotrazione, si ritiene che l’istante debba emettere una nuova fattura limitatamente al corrispettivo dovuto per il servizio di stoccaggio con importo parametrato alla movimentazione effettiva (pari o eccedente il minimo), senza addebito dell’IVA. Nel diverso caso in cui venga introdotto in deposito un prodotto per uso diverso da autotrazione, si ritiene che l’istante debba emettere fattura con IVA per il servizio di stoccaggio di prodotto che eccede il minimo garantito. Va da sé che, indipendentemente dal regime applicato in sede di fatturazione del servizio di deposito, trova applicazione il regime proprio previsto dalla Legge di Bilancio 2018 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi riferite al bene merceologicamente qualificato a tal fine una volta che sia introdotto nel deposito, anche in vigenza di un contratto di minimo garantito (art.1 c. 937-943 L. 205/2017). Resta inteso che i servizi forniti dalla società istante ai propri clienti assumeranno rilevanza fiscale, ai fini della disciplina in esame, nella misura in cui gli stessi siano territorialmente rilevanti in Italia in quanto resi nei confronti di soggetti passivi ivi stabiliti.

Risp. AE 29 dicembre 2020 n. 627

art.1 c. 937-943 L. 205/2017

Plafond IVA e soggetto non residente stabilito in Gran Bretagna

L’AE ha esaminato le condizioni per l’utilizzo del plafond IVA nell’ambito di un contratto di commissione per beni ceduti all’esportazione (art. 8 c. 1 DPR 633/72). Nella fattispecie le operazioni sono effettuate da un soggetto residente nel Regno Unito: la facoltà di acquistare senza applicazione dell’IVA, utilizzando il plafond, non decade a seguito del termine del periodo transitorio individuato dall’Accordo di recesso tra il Regno Unito e l’UE.

Con riferimento alla qualifica di esportatore abituale, nell’ipotesi in cui le cessioni all’esportazione siano effettuate per il tramite di commissionari, fermo restando la veste di esportatore per il commissionario, la norma riconosce tale qualifica anche al committente. In sostanza, per effetto di tale innovazione, si è consentito anche al committente, di considerare tali cessioni tra quelle che concorrono a determinare il volume delle esportazioni ai fini della qualifica di esportatore abituale.

L’AE riconosce la qualifica di esportatore al commissionario, oltre ad estenderla al committente e ciò corrisponde alla logica del mandato senza rappresentanza in cui, ai fini IVA, sussistono due prestazioni/cessioni (mandante/mandatario e mandatario/terzo) di eguale rilevanza (la cd. fictio iuris) che sprigionano i loro effetti nella sfera fiscale di entrambi i soggetti passivi.

Risp. AE 4 gennaio 2021 n. 1

art. 8 c. 1 DPR 633/72

IRAP, il trattamento nel caso di riclassificazione degli strumenti finanziari IFRS 9

Il legislatore – in merito alla riclassificazione delle attività finanziarie – ha previsto una ipotesi di realizzo “virtuale” laddove la riclassificazione contabile (ossia l’inserimento in uno dei nuovi portafogli dell’IFRS 9) determini il passaggio a un diverso regime fiscale: in tal caso, infatti, il differenziale derivante dalla riclassificazione è assoggettato al regime fiscale applicabile al portafoglio di partenza.

L’AE ha fornito una Risposta in materia di riclassificazione delle attività finanziarie.

Nel quesito in esame veniva domandato se, ai fini IRAP, assume rilevanza la riserva da FTA derivante dalla riclassificazione delle Azioni Alfa, detenute non per finalità di trading, dalla categoria AFS prevista dallo IAS 39 alla categoria FVTPL prevista dall’IFRS 9. Nel caso di riclassificazione da AFS a FVTPL non di trading, infatti, si procede allo storno della riserva AFS preesistente in contropartita della riserva di FTA e alla conferma dell’iscrizione del titolo al fair value anche nel portafoglio di arrivo.

Nel caso in esame, la riclassificazione contabile operata dalla Società non determina il passaggio a un diverso regime fiscale, considerato che la disciplina contenuta nell’art. 5 D.Lgs. 446/97 non attribuisce rilevanza alle oscillazioni di fair value rilevate a conto economico. In altri termini, i componenti derivanti dalla valutazione al fair value, sulla base delle regole contenute nel predetto art. 5 D.Lgs. 446/97, non assumevano rilevanza né nella precedente classificazione contabile – in cui le valutazioni degli strumenti di capitale iscritti nel portafoglio AFS erano imputate ad OCI – né nella attuale classificazione contabile in cui le valutazioni rilevate sugli strumenti inclusi nel portafoglio FVTPL sono imputate a conto economico.

Sulla base di tali considerazioni, l’AE ritiene che la riserva da FTA in esame non assuma rilevanza ai fini IRAP.

art. 5 D.Lgs. 446/97

Risp. AE 31 dicembre 2020 n. 634

ADEMPIMENTI

Revisori legali: il contributo annuale al 31 gennaio 2021

Il 31 gennaio 2021 scade il termine per il versamento del contributo annuale di iscrizione all’Albo dei revisori legali. Per l’anno 2021, l’importo è stato determinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 9 dicembre 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 318 del 23 dicembre 2020) ed ammonta ad euro 35,00.

L’importo del contributo annuale non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno.

Ambito soggettivo

Sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e le società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Modalità di versamento del contributo

Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica annualmente sul sito istituzionale o su quello dedicato alla revisione legale un avviso contenente l’indicazione del termine di scadenza, gli strumenti di pagamento ammessi e le eventuali coordinate per l’esecuzione del versamento.

L’importo del contributo annuale può essere versato:

1) mediante pagamento elettronico, attraverso i servizi offerti dal Nodo dei pagamenti SPC dell’Agenzia per l’Italia digitale -AgID- denominato «PagoPA» disponibile:

– sul sito web della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it), accedendo alla propria area riservata alla voce “Contribuzione annuale” e scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure il bonifico bancario o il bollettino postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa;

presso le banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie e ricevitorie autorizzate, home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc). L’elenco degli operatori abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco. Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre presenti sulla stampa dell’avviso;

2) mediante bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN IT57E0760103200001009776848, intestato a Consip S.p.A, riportando nella causale il “Codice di avviso di pagamento” contenuto nell’avviso di pagamento, il codice fiscale ed il numero di iscrizione del revisore, oppure compilando, con i suddetti dati, il bollettino PA bianco “TD 123”, disponibile presso gli Uffici Postali sul C/C postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A..

Sanzioni

In caso di omesso o ritardato versamento del contributo annuale il revisore dovrà versare gli interessi nella misura legale, che avranno decorrenza dalla data di scadenza (31 gennaio) sino alla data dell’effettivo versamento, nonché gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di riscossione.

L’obbligo di corrispondere i contributi dovuti resta comunque valido, e nei casi di omesso o ritardato versamento del contributo annuale il Ministero dell’economia e delle finanze può adottare i provvedimenti sanzionatori (art. 24-ter del D. Lgs. 39/2010, come modificato dal            D. Lgs. 135/2016).

GUIDE OPERATIVE

Il regime degli impatriati: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

di Ada Ciaccia

L’ordinamento tributario italiano prevede dei regimi speciali introdotti per attirare risorse umane nel Paese. Tra questi il «regime speciale per lavoratori impatriati», di cui all’art. 16 del Decreto Internazionalizzazione (D. Lgs. 147/2015) che ha introdotto, a decorrere dal periodo di imposta 2016, una tassazione agevolata dei redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta, svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano.

Il Decreto Crescita (DL 34/2019 conv. in L. 58/2019) ha apportato delle modifiche normative al regime agevolativo che hanno ridefinito i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero, dal periodo di imposta 2020).

Infine, con successivo Decreto Fiscale (DL 124/2019 conv. in L. 157/2019) il legislatore, nell’intento di superare la disparità di trattamento tra i soggetti che avessero trasferito la residenza fiscale nel territorio dello Stato a decorrere dal 3 luglio 2019 (ovvero dal periodo di imposta 2020) e i soggetti rientrati a decorrere dal 30 aprile 2019, ha esteso anche nei confronti di questi ultimi le maggiori agevolazioni già disposte dal Decreto Crescita nei confronti dei lavoratori che avessero trasferito in Italia la residenza fiscale dal 2020.

L’Agenzia delle Entrate con Circ. AE 28 dicembre 2020 n. 33 ha fornito chiarimenti interpretativi in relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo a partire dal periodo di imposta 2019, con particolare riferimento:

  • ai requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all’agevolazione,
  • ai presupposti per accedere all’ulteriore quinquennio agevolabile,
  • alle modifiche normative concernenti il requisito dell’iscrizione all’anagrafe degli Italiani residenti all’estero (c.d. AIRE) per fruire dell’agevolazione fiscale de qua.

Requisiti

Per poter accedere al regime agevolato in parola, è necessario rispettare alcuni requisiti:

  1. Requisiti soggettivi
  2. Requisiti oggettivi

In riferimento ai requisiti soggettivi, il regime agevolato si applica, ai sensi dell’art. 16, c. 1, al “lavoratore” che:

a) trasferisce la residenza nel territorio dello Stato, secondo quanto previsto dal TUIR;

b) non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegna a risiedere in Italia per almeno due anni;

c) svolge l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Ancora, sono destinatari del beneficio fiscale in esame, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:

a) siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto «continuativamente» un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero

b) abbiano svolto «continuativamente» un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una 1«specializzazione post lauream».

In questo caso non è indicato espressamente un periodo minimo di residenza estera; tuttavia, come chiarito con la RIS. AE 6 luglio 2018 n. 51/E, considerato che comunque sia previsto un periodo minimo di lavoro all’estero di due anni, l’Agenzia delle Entrate ritiene che anche per detti soggetti, la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisca il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire l’accesso al regime agevolativo.

I soggetti indicati possono accedere all’agevolazione a condizione che trasferiscano la residenza fiscale in Italia e si impegnino a permanervi per almeno due anni a pena di decadenza.

Il regime speciale ha carattere temporaneo e risulta applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

In ultimo l’Agenzia delle Entrate segnala che l’art. 16, c. 5-quater, inserito dall’art. 5, c. 1, lett. d) del Decreto Crescita, ha esteso la platea dei beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati anche agli sportivi professionisti.

Al riguardo, su parere conforme del Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze (Registro Ufficiale prot. 324497 del 9 ottobre 2020), l’Agenzia delle Entrate chiarisce che a tali soggetti non può essere, tuttavia, riconosciuto il regime agevolato finché non sarà adottato il relativo D.P.C.M..

In riferimento ai requisiti oggettivi, la normativa prevede che siano agevolabili i seguenti redditi prodotti nel territorio dello Stato:

  1. redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  2. redditi di lavoro autonomo, che derivano dall’esercizio di arti e professioni di cui all’art. 53 del TUIR, svolte sia in forma individuale che associata (per esempio, nella forma dell’associazione professionale).

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Crescita, il regime speciale «si applica anche ai redditi d’impresa prodotti dai soggetti che avviano un’attività d’impresa in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019».

Cosa si intende per redditi di impresa

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, dal momento che la previsione normativa fa riferimento ai soli redditi di impresa «prodotti» dai soggetti indicati, non siano oggetto di agevolazione i redditi prodotti dalle società di persone commerciali e imputati per trasparenza direttamente a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso ai sensi dell’art. 5 del TUIR.

Parimenti è escluso dal regime agevolato il reddito di impresa prodotto dalle società a responsabilità limitata a «ristretta base proprietaria» i cui soci sono esclusivamente persone fisiche, ai sensi dell’art. 116 del TUIR.

Ne consegue che il reddito di impresa agevolabile è unicamente quello dell’imprenditore individuale, poiché prodotto dalla persona fisica mediante l’esercizio della propria attività lavorativa in regime di impresa.

L’Agenzia ritiene inoltre che, tenendo conto del tenore letterale della norma, in presenza del collegamento tra il trasferimento della residenza in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa (per la quale è prevista una tassazione agevolata dei redditi prodotti in Italia), possono essere oggetto di agevolazione anche gli ulteriori redditi derivanti da attività lavorative intraprese in periodi di imposta successivi al rientro (ma comunque entro il quinquennio agevolabile, nel rispetto dei limiti temporali di applicazione dell’agevolazione).

Non rileva quindi la circostanza che una delle attività che produce redditi agevolabili sia stata avviata successivamente al trasferimento della residenza, rispetto a quella esercitata al momento dell’impatrio.

Esempio

Supponiamo che un soggetto trasferisca la residenza fiscale in Italia nel 2020, iniziando nel suddetto periodo di imposta un’attività di lavoro autonomo. Se nel 2023 decide di iniziare a produrre anche redditi di impresa, potrà fruire del regime agevolato, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, fino al periodo di imposta 2024 compreso, usufruendo della detassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi di impresa, indipendentemente dalla circostanza che l’attività produttiva di reddito di impresa sia stata avviata in un periodo di imposta successivo a quello del trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Divieto di interpello

L’accesso al regime agevolato non è subordinato alla presentazione, da parte del contribuente, di istanza di interpello ai sensi dello Statuto dei diritti del contribuente. La circolare evidenzia inoltre che è parimenti preclusa la possibilità di presentare istanza di interpello, laddove le questioni poste riguardino la sussistenza dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale, nonché la verifica dei requisiti necessari ai fini dell’accesso al regime speciale in esame, posto che tali verifiche implicano valutazioni di fatto non esperibili in sede di interpello.

Come precisato nella Circ. AE 1 aprile 2016 n. 9/E, infatti, il legislatore ha inteso escludere dall’area dell’interpello tutte quelle ipotesi caratterizzate “da una spiccata ed ineliminabile rilevanza dei profili fattuali riscontrabili dall’amministrazione finanziaria ma solo in sede di accertamento; si tratta, in altre parole, di tutte quelle fattispecie in cui rileva il mero appuramento del fatto (cd. accertamenti di fatto)”.

Misura, durata ed ambito temporale di applicazione dell’agevolazione

Per effetto delle modifiche apportate dal Decreto Crescita, i redditi agevolabili concorrono alla formazione dell’imponibile complessivo nella misura del 30 per cento. Rispetto alla normativa previgente, la percentuale di esenzione del reddito prodotto è stata innalzata dal 50 al 70 per cento.

Inizialmente (nella versione in vigore dal 1° maggio 2019) il legislatore aveva previsto la decorrenza delle modifiche a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, successivamente ha invece inteso estendere le maggiori agevolazioni già disposte nei confronti dei lavoratori che trasferiscono la residenza nel Paese dal periodo di imposta 2020, anche nei confronti dei lavoratori rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019 i quali in assenza, avrebbero comunque goduto dell’agevolazione in parola ma nella versione meno favorevole (detassazione del 50% e non del 70% del reddito prodotto in Italia).

In tal modo è stata corretta una evidente disparità di trattamento tra i soggetti che sarebbero rientrati dal 2020 e quelli già rientrati a decorrere dal 30 aprile 2019.

Precisamente, in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa in commento, i contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a partire dal 30 aprile 2019 possono beneficiare del regime agevolativo in questione, secondo le disposizioni in vigore dal 1° maggio 2019:

− a partire dal periodo di imposta 2019, laddove abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia a partire dal 30 aprile ed entro il 2 luglio 2019 (con detassazione del reddito nella misura del 50 per cento per tutto il quinquennio);

ovvero

− dal periodo di imposta 2020, laddove abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 3 luglio 2019 (con detassazione del reddito nella misura del 70 per cento per tutto il quinquennio).

Tale normativa può essere applicata anche ai redditi di impresa prodotti dagli imprenditori impatriati, a partire dal periodo di imposta 2019, dai soggetti identificati dai commi 1 e 2 dell’art. 16 che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

L’Agenzia delle Entrate ritiene inoltre, che la misura di detassazione del reddito deve essere applicata uniformemente per l’intero arco temporale e, dunque, la richiamata percentuale di detassazione dei redditi agevolati deve essere applicata in maniera costante per i cinque periodi di imposta di riferimento.

Ne consegue che, se il contribuente usufruiva del regime di detassazione del reddito nella misura del 50 per cento (in quanto, ad esempio, rientrato fiscalmente in Italia nel periodo di imposta 2018), non può usufruire del maggior regime di vantaggio (detassazione del 70 per cento) per i residui periodi di imposta del quinquennio agevolabile.

Ulteriore quinquennio agevolabile

Il legislatore ha disposto un’estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente:

l’avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;

oppure

l’acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà.

Nota bene: l’acquisto dell’unità immobiliare deve realizzarsi «successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento».

La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d’imposta si riduce al 10 per cento se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.

Nota bene: l’ampliamento dei periodi d’imposta agevolabili, non sono tra loro cumulabili, tenendo conto del tenore letterale della norma infatti le locuzioni «anche nel caso in cui» e «in entrambi i casi (…) negli ulteriori cinque periodi d’imposta», devono essere intese nel senso che le condizioni richieste dal legislatore siano tra loro alternative e non concorrenti.

Pertanto, l’ampliamento del regime agevolativo è limitato solo ad ulteriori cinque periodi d’imposta, indipendentemente dalla sussistenza di una o più condizioni previste dalla norma. Ne consegue che, la detassazione del reddito è fruibile su un arco temporale massimo di dieci periodi di imposta (cinque più cinque).

In riferimento alla presenza figli a carico, la circolare chiarisce che l’estensione del beneficio temporale in presenza di almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, è riconosciuta sia qualora il figlio minorenne e/o a carico (ovvero in affido preadottivo) sia nato prima del trasferimento in Italia, sia successivamente, a condizione che tale presupposto sussista entro la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione. La circostanza che, successivamente al rientro, i figli diventino maggiorenni (ovvero fiscalmente non più a carico), non determina la perdita dei benefici fiscali.

L’agenzia ritiene che l’impatriato abbia diritto all’agevolazione anche nell’ipotesi in cui i figli minorenni o a carico non siano residenti nel territorio dello Stato al momento del rientro, a condizione che gli stessi trasferiscano la residenza fiscale in Italia entro il primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione da parte del genitore, poiché la ratio della norma è volta, tra l’altro, a far radicare in Italia gli impatriati, contrastando al contempo il calo demografico.

In riferimento all’acquisto unità immobiliare la circolare chiarisce che l’estensione temporale dell’agevolazione è riconosciuta in tutti i casi in cui l’impatriato acquisti un’unità immobiliare di tipo residenziale nel territorio dello Stato nei dodici mesi precedenti al rientro. Il concetto di anno deve essere inteso secondo il calendario comune, ossia come periodo decorrente da un qualsiasi giorno dell’anno e fino al giorno antecedente dell’anno successivo.

L’avverbio «successivamente» deve essere interpretato nel senso che l’acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale al rientro possa essere effettuato entro (e non oltre) i primi cinque periodi di imposta di fruizione del regime e permanere per tutto il periodo agevolato.

Nota bene: nell’ipotesi di acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale, la circostanza di essere già proprietario di un altro immobile di tipo residenziale sul territorio dello Stato non impedisce l’accesso all’estensione dell’agevolazione, non essendovi esclusioni in tal senso nella norma.

L’Agenzia ritiene inoltre che l’ulteriore quinquennio agevolabile possa essere riconosciuto a condizione che l’intera proprietà, da intendersi come nuovo immobile acquistato nella misura del 100 per cento sin dalla stipula dell’atto, sia acquisita direttamente dal lavoratore a titolo oneroso, richiedendo la ratio dell’agevolazione un comportamento attivo da parte del contribuente intenzionato a radicare la propria residenza nel territorio dello Stato.

Nella ipotesi, invece, in cui l’unità immobiliare sia acquistata dal coniuge, dal convivente o dai figli dell’impatriato, l’acquisto potrà essere effettuato anche in comproprietà con l’impatriato.

Nota bene: la sottoscrizione di un preliminare di compravendita non è sufficiente ad integrare il presupposto per l’estensione del regime agevolato in quanto lo stesso produce, unicamente, effetti obbligatori in capo alle parti, che si impegnano a stipulare in un secondo momento un contratto definitivo, senza produrre l’effetto traslativo tipico della compravendita.

Ad esempio, non spetta l’estensione dell’agevolazione nella seguente ipotesi:

– trasferimento della residenza fiscale in Italia nel 2020;

– preliminare di acquisto stipulato nel dicembre 2024;

– stipula atto di compravendita nel febbraio 2025.

Trasferimento della residenza in una delle Regioni del centro e sud Italia

La normativa prevede inoltre una riduzione della percentuale di reddito imponibile al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

In tal caso l’Agenzia chiarisce che deve farsi riferimento alla nozione civilistica di “residenza”, ovvero al luogo in cui la persona ha la dimora abituale, che coincide con il luogo dove il soggetto normalmente abita (per un periodo di tempo superiore ai 183 giorni, 184 in caso di anno bisestile). Precisamente, la nozione civilistica di residenza consiste in una situazione di fatto che presuppone l’esistenza di un duplice requisito, oggettivo e soggettivo, ovvero la permanenza in un determinato luogo e l’intenzione di abitarvi in modo stabile.

L’abitualità della dimora permane anche se il soggetto lavora al di fuori del Comune di residenza, purché conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e mostri l’intenzione di mantenervi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.

Ne consegue che, nell’ipotesi in cui l’impatriato fissi la residenza in una delle suddette Regioni, avrà diritto alla detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 90 per cento, anche qualora svolga l’attività lavorativa in un Comune diverso da quello di residenza.

Resta inteso che la suddetta condizione deve verificarsi a partire dal periodo di imposta in cui il contribuente trasferisce la residenza dall’estero in una delle suddette Regioni e permanere per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione.

Mancata iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE)

Per accedere al regime speciale, la norma agevolativa presuppone che il contribuente non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro e si impegni a permanervi per almeno due anni, a pena di decadenza.

Coloro che non risultano iscritti all’AIRE (o che vi risultano iscritti per un periodo inferiore a quello richiesto dall’articolo 16) possono comprovare il periodo di residenza all’estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni al fine di evitare che restino esclusi dall’agevolazione i contribuenti che, pur avendo effettivamente trasferito la propria residenza all’estero, non abbiano provveduto a cancellarsi dall’anagrafe nazionale della popolazione residente o vi abbiano provveduto tardivamente.

Modalità di fruizione dell’agevolazione

Come usufruire dell’agevolazione? Diverse saranno le modalità fruizione che varieranno a seconda del tipo di contribuente. In particolare:

  1. il lavoratore dipendente dovrà presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, il quale applicherà il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta. Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi;
  2. i lavoratori autonomi potranno accedere al regime fiscale agevolato direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi o, in alternativa, fruirne in sede di applicazione della ritenuta d’acconto operata dal committente sui compensi percepiti. Il professionista dovrà comunicare il regime agevolato al committente affinché, all’atto del pagamento del corrispettivo, operi la ritenuta del 20 per cento sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile.

ATTENZIONE: nelle ipotesi in cui l’impatriato non abbia formulato alcuna richiesta al proprio datore di lavoro nel periodo di imposta in cui è avvenuto il rimpatrio, né ne abbia dato evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi, i cui termini di presentazione risultano scaduti, per detti periodi di imposta, l’accesso al regime è da considerarsi precluso.

Sono considerate però valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo (c.d. “dichiarazioni tardive”).

Trattandosi di un regime opzionale, L’agenzia delle Entrate evidenzia che è preclusa la possibilità di presentare una dichiarazione dei redditi c.d. “integrativa a favore” oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria.

Viene precisato, infine, che nelle ipotesi in cui i termini di presentazione risultino scaduti, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fruire del regime in esame per i restanti periodi di imposta del quinquennio agevolabile, con le modalità su esposte, applicando il regime in base alle disposizioni in vigore nel periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.

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