Il Decreto Ristori bis (DL 149/2020) prevede il rifinanziamento di varie misure, tra le quali i congedi parentali e i bonus baby sitting, estendendo i contributi a fondo perduto a soggetti in precedenza esclusi. Si introduce un sistema modulare di aiuti, la sospensione della seconda rata IMU per alcuni soggetti, si estende il credito di imposta sugli affitti di ottobre, novembre e dicembre e viene prevista la sospensione dei versamenti tributari e dei contributi previdenziali in scadenza nel mese di novembre.
Il Decreto ha principalmente lo scopo di ampliare la platea di beneficiari individuati nell’elenco dei codici ATECO previsti nel precedente Decreto e adeguare il meccanismo degli aiuti al piano di restrizioni conseguenti alla classificazione delle singole Regioni in base alle tre ormai note fasce di rischio gialla, arancione e rossa. Tale particolare sistema introduce tuttavia un’ulteriore complicazione laddove prevede la modularità degli aiuti che vengono ora ancorati a variabili territoriali che possono mutare anche nel breve termine. Questo sistema va ad aggiungersi, peraltro, alle misure già previste a livello nazionale da precedenti disposizioni. Al decreto si accompagnano tre allegati a cui rimandano numerose disposizioni in esso contenute.
Di seguito si analizzano i tratti essenziali delle misure che interessano l’ambito lavoristico.
Misure di integrazione salariale (art. 12)
La prima importante novità interviene sull’art. 12 DL 137/2020, attraverso l’abrogazione del comma 7 e la previsione di una proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali sia per la trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 (artt. 19 – 22 quinquies DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), sia di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli eventi, che si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.
La seconda novità, molto attesa e che pone fine ad un’ingiustificata discriminazione per i lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 (sul punto si veda tra l’altro la Circ. INPS 30 settembre 2020 n. 115), è il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale in esame anche a favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, vale a dire il 9 novembre 2020. Per effetto di tale estensione è ora consentito l’accesso agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19 anche ai lavoratori assunti tra il 14 luglio e il 9 novembre 2020. Si noti che l’estensione temporale va oltre la data che inizialmente si presumeva essere quella del 29 ottobre (entrata in vigore del DL 137/2020), come da numerose indiscrezioni e bozze circolate sugli organi di informazione nei giorni precedenti alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Congedo straordinario ai genitori per chiusura scuole secondarie di primo grado (art. 13)
Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute, adottate ai sensi dell’art. 3 DPCM 3 novembre 2020, nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.
La misura è prevista anche a favore di genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c. 1, L. 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale e per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 24 ottobre 2020 e DPCM 3 novembre 2020. Nei predetti casi, alla retribuzione si sostituisce un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall‘art. 23 D.Lgs. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.
L’INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, comunicandone i dati al ministero del Lavoro e al ministero dell’Economia e rigetterà quelle trasmesse al superamento del limite complessivo di 52,1 milioni di euro stanziati per il 2020.
Bonus baby sitting nelle zone rosse (art. 14)
Per le sole zone caratterizzate da scenario di massima gravità e livello di rischio alto, a seguito della chiusura delle scuole secondarie di primo grado, è concesso uno o più bonus del valore complessivo di € 1.000, per l’acquisto di servizi di baby sitting nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. Il beneficio spetta ai genitori (anche affidatari) di alunni delle predette scuole, lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS (L. 335/95) iscritti alle gestioni speciali dell’AGO e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nella sole ipotesi in cui la prestazione di lavoro non possa essere effettuata in modalità di lavoro agile.
La misura può essere fruita alternativamente da uno dei genitori a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti per la sospensione o per la cessazione dell’attività lavorativa ovvero altro genitore disoccupato o non lavoratore.
La fruizione del bonus avviene attraverso la piattaforma INPS del Libretto di Famiglia e non è riconosciuto per prestazioni rese da familiari.
Sospensione del versamento dei contributi (art. 11)
La sospensione dei versamenti contributivi già prevista dall’art. 13 DL 137/2020, viene estesa a nuovi soggetti datori di lavoro privati individuati nell’All. 1 al decreto in esame. Tra queste ritroviamo, tra le altre, le attività di trasporto terrestre diverse da taxi e NCC, trasporto passeggeri per vie d’acqua interne, ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, musei e gestione di luoghi e monumenti storici, posti telefonici pubblici, lavanderie industriali, commercio di bomboniere e gestione di stazioni per autobus.
La predetta sospensione riguarda tuttavia i soli contributi previdenziali e assistenziali (ne restano quindi esclusi i premi INAIL) dovuti nel mese di novembre 2020. Si noti la modifica rispetto alla precedente locuzione “per la competenza del mese di novembre 2020” che in alcuni casi aveva generato dubbi interpretativi facendo ritenere che la scadenza oggetto della sospensione fosse quella del 16 dicembre per i contributi di competenza del mese di novembre.
La medesima sospensione è riconosciuta, in relazione ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre anche in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttiva o operativa nelle Regioni c.d. “rosse”, cioè nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita’ e da un livello di rischio alto.
Il versamento dei contributi sospesi dovrà avvenire in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 ovvero in 4 rate mensili di pari importo di cui la prima entro il 16 marzo 2021.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Ai fini dell’individuazione dei beneficiari, l’Agenzia delle Entrate invierà all’INPS i dati identificativi dei datori di lavoro.
Sospensione del versamento di tributi e ritenute (art. 7)
Sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre per il versamento di ritenute alla fonte per redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF operate in qualità di sostituti di imposta e quelli relativi all’IVA, per:
- soggetti che esercitano le attività economiche sospese (art. 1 DPCM 3 novembre 2020), aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto;
- soggetti che operano nei settori economici individuati nell’All. 2 al decreto in esame (tra queste vi sono molteplici attività di commercio al dettaglio, anche ambulante, i grandi magazzini, i servizi degli istituti di bellezza e alla persona e quelli di cura agli animali), ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
I versamenti sospesi potranno essere effettuati in un’unica soluzione e senza sanzioni né interessi, entro il 16 marzo 2021, in un’unica soluzione ovvero in 4 rate mensili di pari importo con prima rata al 16 marzo 2021.
Lavoratori sportivi (art. 28)
Si ricorda che l’art. 17 del precedente DL Ristori aveva previsto, per il mese di novembre 2020, un’indennità pari a € 800 a favore dei lavoratori del settore sportivo impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP o società e associazioni anche sportive dilettantistiche da questi riconosciute che abbiano cessato o ridotto l’attività a causa dell’emergenza Covid-19.
Il nuovo decreto considera cessati per la predetta causa emergenziale tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.
Filiera agricola, pesca, acquacoltura (art. 21)
E’ abrogato l’art. 7 DL 137/2020 che prevedeva misure di sostegno a favore delle imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. Viene ora prevista l’estensione al periodo retributivo del mese di dicembre della totale decontribuzione per le imprese interessate dal primo DL Ristori, operanti nei settori della filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura. Si ricorda che l’esonero si applica ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e per la sola quota a carico dei datori di lavoro.
Modifiche al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 17)
Il Decreto sostituisce gli All. XLVII e XLVIII D.Lgs. 81/2008 riguardanti rispettivamente le indicazioni su misure e livelli di contenimento e il contenimento nei processi industriali.DL 149/2020
dalla redazione MementoPIù
