È approdato in GU il nuovo decreto che introduce misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari (DL 3/2021). Il testo, già in vigore dallo scorso 15 gennaio, passerà ora all’esame delle Camere per la conversione in legge. Si riassumono le principali disposizioni.
Notifica atti (art. 1 c. 1)
Sono notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 (in luogo del periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021):
- gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione previsto dal Decreto Cura Italia (art. 67 c. 1 DL 18/2020), scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, emessi entro il 31 dicembre 2020;
- le comunicazioni (ex artt. 36-bis, 36-ter DPR 600/73 e art. 54 bis DPR 633/72), gli inviti all’adempimento, gli atti relativi alle tasse automobilistiche e alle concessioni governative per l’utilizzo dei cellulari.
Il differimento, come nella versione previgente, non riguarda i casi di indifferibilità e urgenza.
Sono prorogati di tredici mesi (in luogo di un anno) i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti in relazione a:
- dichiarazioni presentate nell’anno 2018 per le somme risultanti da controllo automatico;
- dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, per le somme relative a TFR e prestazioni pensionistiche;
- dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale.
Versamenti (art. 1 c.2)
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 (in luogo del periodo dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Pignoramenti su pensioni e stipendi (art. 1 c. 3)
Nel periodo intercorrente tra il 19 maggio 2020 e il 31 gennaio 2021 (in luogo del 31 dicembre 2020) sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione e dai soggetti incaricati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 15 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto) e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti incaricati da province e comuni.
Validità degli atti sopravvenuti (art. 1 c. 4)
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi. Restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti.
Imposta servizi digitali (art. 2)
In sede di prima applicazione, il versamento della web tax, dovuta per le operazioni imponibili nell’anno 2020, slitta dal 16 febbraio 2021 al 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione deve essere presentata entro il 30 aprile 2021 (in luogo del precedente termine del 31 marzo 2021).DL 3/2021
