Dallo scorso 20 novembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021 i titolari di Partita IVA possono inviare le domande di accesso ai contributi a fondo perduto previsti dai decreti “Ristori” e “Ristori bis”. Chi aveva già presentato la domanda per il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, se in possesso dei requisiti, riceverà in automatico l’accredito delle somme sul conto corrente senza dover presentare una nuova istanza.

L’AE ha pubblicato il modello dell’istanza, definendone il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione.

Chi sono i beneficiari

Entrambi i contributi si rivolgono ai titolari di una Partita IVA attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non cessata al momento della presentazione della domanda.

Per richiedere il contributo fondo perduto previsto dal Decreto Ristori (art. 1 DL 137/2020) occorre inoltre:

  • esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco elencati nella tabella dell’All. 1 del DL 137/2020;
  • avere avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (quest’ultimo requisito non è invece necessario se la Partita IVA era stata attivata a partire dal 1° gennaio 2019).

Per richiedere il contributo fondo perduto previsto dal Decreto Ristori bis (art. 2 DL 149/2020) occorre:

  • avere il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (le cosiddette regioni “rosse”);
  • esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco elencati nella tabella di cui all’All. 2 DL 149/2020;
  • se titolari di una Partita IVA aperta prima del 1° gennaio 2019, avere avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Contenuto della domanda

L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e del mese di aprile 2019, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

Come presentare la domanda

La trasmissione dell’istanza è effettuata, direttamente dal richiedente o tramite un intermediario, mediante i canali telematici dell’AE ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Sino al prossimo 15 gennaio 2021, termine finale di presentazione, è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il 15 gennaio 2021.

A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente alla ricevuta di presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’Istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto. Nel caso in cui l’Istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia. Le ricevute sono messe a disposizione del richiedente nella sezione ricevute della propria area riservata del sito dell’AE e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web predisposta per l’invio (portale “Fatture e Corrispettivi”). Sulla base dei dati presenti nell’istanza e prima di erogare il contributo, l’AE effettua alcuni controlli per valutare l’esattezza e la coerenza dei predetti dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli – tra i quali vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente – possono comportare lo scarto dell’istanza.

Erogazione del contributo

Il contributo è accreditato sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diverso dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo. Il contributo spetta ai soggetti che hanno attivato la Partita IVA in data antecedente al 25 ottobre 2020.

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