Il nuovo DL contenente ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19 durante il periodo natalizio introduce misure più stringenti per contenere gli spostamenti, istituendo, oltre al generalizzato divieto di spostamenti tra Regioni nel periodo 21 dicembre – 6 gennaio, la cd. “zona rossa” su tutto il territorio nazionale per i giorni festivi e prefestivi ricadenti nel medesimo periodo. Parallelamente, prevede lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa della chiusura. Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in base al Decreto Rilancio.

Le due tabelle che seguono riassumono nel dettaglio le misure restrittive adottate a livello nazionale e i ristori previsti dal nuovo decreto.

RESTRIZIONI PERIODO NATALIZIO
Spostamenti tra RegioniDal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati gli spostamenti tra Regioni compresi quelli per raggiungere seconde case fuori dalla Regione.
Zona rossaSi applicano le misure della cd. “zona rossa” in tutto il territorio nazionale, nei giorni:24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020;1, 2, 3, 5, e 6 gennaio 2020.Restano consentiti:gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità e per rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;la visita ad amici o parenti presso una sola abitazione privata ubicata nella medesima Regione, una sola volta al giorno, nell’arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;l’attività motoria nei pressi della propria abitazione;l’attività sportiva all’aperto ma solo in forma individuale.L’istituzione della zona rossa comporta la chiusura di negozi, centri estetici, bar e ristoranti con possibilità di asporto, fino alle ore 22, e consegne a domicilio senza restrizioni. Restano aperti supermercati, beni alimentari e di prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri (l’elenco completo delle attività consentite è inserito negli Allegati 23 e 24 DPCM 3 dicembre 2020).
Zona arancioneSi applicano le misure della cd. “zona arancione” in tutto il territorio nazionale, nei giorni:28, 29 e 30 dicembre 2020:4 gennaio 2021.Sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune e gli spostamenti dai piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30 km senza poter andare nei Comuni capoluoghi di provincia.L’istituzione della zona arancione comporta la chiusura di bar e ristoranti con possibilità di asporto, fino alle ore 22, e consegne a domicilio senza restrizioni. Restano aperti i negozi fino alle ore 21 nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
BeneficiariSono destinatari del nuovo contributo a fondo perduto le attività dei servizi di ristorazione che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio e che alla data del 18 dicembre 2020: hanno la partita IVA attiva;
dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO (All. 1 DL 172/2020):561011 – Ristorazione con somministrazione561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto561030 – Gelaterie e pasticcerie 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti 561042 – Ristorazione ambulante 561050 – Ristorazione su treni e navi 562100 – Catering per eventi, banqueting 562910 – Mense 562920 – Catering continuativo su base contrattuale 563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
ImportoL’ammontare del contributo è pari al contributo già erogato in base al Decreto Rilancio. In ogni caso, l’importo del nuovo contributo non può essere superiore a euro 150.000,00. Per la restante disciplina, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul contributo a fondo perduto contenute nel Decreto Rilancio (art. 25 c. da 7 a 14 DL 34/2020conv. L. 77/2020).
ErogazioneIl contributo è corrisposto dall’AE mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

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