Il nuovo DL contenente ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19 durante il periodo natalizio introduce misure più stringenti per contenere gli spostamenti, istituendo, oltre al generalizzato divieto di spostamenti tra Regioni nel periodo 21 dicembre – 6 gennaio, la cd. “zona rossa” su tutto il territorio nazionale per i giorni festivi e prefestivi ricadenti nel medesimo periodo. Parallelamente, prevede lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa della chiusura. Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in base al Decreto Rilancio.
Le due tabelle che seguono riassumono nel dettaglio le misure restrittive adottate a livello nazionale e i ristori previsti dal nuovo decreto.
| RESTRIZIONI PERIODO NATALIZIO | |
| Spostamenti tra Regioni | Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati gli spostamenti tra Regioni compresi quelli per raggiungere seconde case fuori dalla Regione. |
| Zona rossa | Si applicano le misure della cd. “zona rossa” in tutto il territorio nazionale, nei giorni:24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020;1, 2, 3, 5, e 6 gennaio 2020.Restano consentiti:gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità e per rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;la visita ad amici o parenti presso una sola abitazione privata ubicata nella medesima Regione, una sola volta al giorno, nell’arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;l’attività motoria nei pressi della propria abitazione;l’attività sportiva all’aperto ma solo in forma individuale.L’istituzione della zona rossa comporta la chiusura di negozi, centri estetici, bar e ristoranti con possibilità di asporto, fino alle ore 22, e consegne a domicilio senza restrizioni. Restano aperti supermercati, beni alimentari e di prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri (l’elenco completo delle attività consentite è inserito negli Allegati 23 e 24 DPCM 3 dicembre 2020). |
| Zona arancione | Si applicano le misure della cd. “zona arancione” in tutto il territorio nazionale, nei giorni:28, 29 e 30 dicembre 2020:4 gennaio 2021.Sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune e gli spostamenti dai piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30 km senza poter andare nei Comuni capoluoghi di provincia.L’istituzione della zona arancione comporta la chiusura di bar e ristoranti con possibilità di asporto, fino alle ore 22, e consegne a domicilio senza restrizioni. Restano aperti i negozi fino alle ore 21 nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020. |
| CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO | |
| Beneficiari | Sono destinatari del nuovo contributo a fondo perduto le attività dei servizi di ristorazione che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio e che alla data del 18 dicembre 2020: hanno la partita IVA attiva; dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO (All. 1 DL 172/2020):561011 – Ristorazione con somministrazione561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto561030 – Gelaterie e pasticcerie 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti 561042 – Ristorazione ambulante 561050 – Ristorazione su treni e navi 562100 – Catering per eventi, banqueting 562910 – Mense 562920 – Catering continuativo su base contrattuale 563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020. |
| Importo | L’ammontare del contributo è pari al contributo già erogato in base al Decreto Rilancio. In ogni caso, l’importo del nuovo contributo non può essere superiore a euro 150.000,00. Per la restante disciplina, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul contributo a fondo perduto contenute nel Decreto Rilancio (art. 25 c. da 7 a 14 DL 34/2020, conv. L. 77/2020). |
| Erogazione | Il contributo è corrisposto dall’AE mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. |
