Alle cessioni dei guanti che sono considerati DPI o dispositivo medico si applica il regime diesenzione IVA, qualora effettuate fino al 31 dicembre 2020, e l’aliquota IVA nella misura ridotta del 5%, qualora effettuate a decorrere dal1° gennaio 2021.

Il DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 ha introdotto una disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In via transitoria e sino al 31 dicembre 2020 è previsto il riconoscimento a determinate categorie merceologiche di un regime di maggior favore, consistente nell’introduzione di un’esenzione da IVA che non pregiudica, tuttavia, il diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo cedente. In relazione agli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, che comprendono anche i guanti, è stato evidenziato che, posto che la norma non definisce l’ambito soggettivo di applicazione ossia i destinatari del trattamento IVA agevolato, assume rilievo unicamente la “finalità sanitaria” dei beni, da intendersi in senso oggettivo: sono cioè agevolati i beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a garantire in primis la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus

I protocolli di sicurezza adottati nei diversi settori economici hanno reso talvolta obbligatorio l’uso di questo tipo di abbigliamento ai fini della sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Ne sono un esempio i protocolli di sicurezza adottati nel settore dell’industria alimentare, della grande distribuzione e della scuola. Pertanto anche gli operatori obbligati al rispetto di questi protocolli di sicurezza possono acquistare tale tipologia di abbigliamento usufruendo della disciplina agevolativa.DL 34/2020 conv. in L. 77/2020

fonte: mementopiu

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