L’aggravarsi della curva epidemiologica dovuta dalla diffusione del virus Covid-19 e il conseguente peggioramento della situazione economica delle ultime settimane, hanno spinto il legislatore a introdurre nuove forme di sostegno per gli operatori economici. Particolarmente rilevante, a tal proposito, è un nuovo contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti specifiche attività rientranti nei settori economici che sono stati oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24 ottobre 2020.
La nuova agevolazione, introdotta dal c.d. Decreto Ristori presenta diversi aspetti inediti, pur ricalcando la struttura della prima versione del contributo a fondo perduto (prevista dall’art. 25 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 – c.d. Decreto Rilancio).
Beneficiari
La nuova agevolazione spetta solamente ai soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle previste, mediante l’elencazione dei codici Ateco, nell’Allegato 1 DL 137/2020. È stata demandata al MISE la possibilità di integrare l’elenco con ulteriori codici attività relativi a settori economici direttamente colpiti dalle misure introdotte dall’ultimo DPCM.
I requisiti oggettivi previsti sono:
– partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020;
– calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019 di almeno il 33%.
Analogamente a quanto previsto dal DL Rilancio, sono ammessi al beneficio del nuovo contributo a fondo perduto coloro i quali hanno iniziato la loro attività a partire dal 1° gennaio 2019, anche in assenza del requisito del calo del fatturato.
Al contrario, è stato rimosso il limite massimo di € 5 milioni di ricavi e compensi conseguiti nel 2019, che comportava motivo di esclusione dal beneficio del vecchio contributo a fondo perduto.
Modalità di erogazione
Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto Ristori, la rapidità dell’erogazione di tale contributo è, attualmente, una prerogativa per il Governo, perciò essa avviene:
– in modalità completamente automatica tramiteaccredito sul conto corrente bancario o postale per coloro i quali hanno beneficiato del vecchio contributo a fondo perduto (e non lo hanno restituito);
– tramite la presentazione di un’appositadomanda all’AE (con modello approvato dal Provv. AE 10 giugno 2020 n. 230439) per coloro i quali non avevano presentato domanda per il vecchio contributo pur avendone i requisiti o per i soggetti con ricavi e compensi dell’anno 2019 superiori a € 5 milioni.
Operativamente si attendono chiarimenti da parte dell’AE in merito a come procedere nel caso in cui un contribuente abbia cambiato banca di appoggio rispetto a quella indicata nell’istanza a suo tempo presentata per il precedente contributo a fondo perduto. In assenza di istruzioni potrebbe essere utile inviare una comunicazione preventiva alla Direzione Provinciale di competenza mediante PEC, comunicando la variazione dei dati bancari.
Anche in merito all’indicazione normativa di utilizzare il vecchio modello per i soggetti che in precedenza non hanno richiesto l’accesso al contributo è necessario un intervento specifico. In particolare, per i soggetti caratterizzati da ricavi 2019 superiori a € 5 milioni è probabile la previsione di un nuovo modello di istanza, in quanto quello utilizzato per il vecchio contributo non prevedeva la specifica casistica. Sarebbe quindi auspicabile che nel nuovo modello di istanza venisse prevista anche la possibilità di gestire il cambio di coordinate bancarie, ovviando quindi al problema sopra rappresentato.
Calcolo del contributo spettante
Ai fini del calcolo del contributo spettante rileva, per ciascun soggetto beneficiario, l’aver percepito o meno il precedente contributo previsto dal DL Rilancio.
In particolare:
– per i soggetti che hanno beneficiato del vecchio contributo a fondo perduto, il nuovo contributo è determinato come quota di quanto percepito.
Come previsto, essi hanno già ricevuto:
- un importo pari alla differenza tra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al fatturato e ai corrispettivi del mese di aprile 2019 moltiplicati per una percentuale differenziata in base al totale dei ricavi e dei compensi dell’anno 2019 (20% fino a € 400.000, 15% da € 400.000 a € 1.000.000 e 10% da € 1.000.000 a € 5.000.000);
- l’importo minimo previsto pari a € 1.000 per le persone fisiche e € 2.000 per gli altri soggetti (per i soggetti che hanno iniziato la loro attività a partire dal 1° gennaio 2020).
L’importo del nuovo contributo si ottiene moltiplicando il totale già percepito per una percentuale, detta percentuale di ristoro, che varia dal 100% al 400% in base al codice Ateco di riferimento.
Nel caso di attività iniziata nel corso del 2019 e precedente contributo percepito, l’ammontare del nuovo contributo è determinato applicando la percentuale di ristoro agli importi minimi di € 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
– per i soggetti che non hanno beneficiato del vecchio contributo a fondo perduto, l’importo del beneficio è dato dalla differenza tra fatturato e corrispettivi di aprile 2020 rispetto agli stessi di aprile 2019 moltiplicati per:
- in caso di ricavi e compensi 2019 non superiori ad € 400.000, 20%;
- in caso di ricavi e compensi 2019 superiori a €400.000 fino a €1.000.000, 15%;
- in caso di ricavi e compensi 2019 superiori a 1.000.000, 10%;
ulteriormente moltiplicato per la percentuale di ristoro prevista per ogni codice Ateco. Come già accennato, la percentuale di ristoro da applicare dipende dal settore economico di appartenenza.
In ogni caso, l’importo massimo spettanteè pari a € 150.000.
Natura del contributo
Il contributo a fondo perduto rappresenta una misura di sostegno finalizzata a fornire ai contribuenti un ristoro dai mancati ricavi a seguito della situazione emergenziale; dal punto di vista contabile, quindi, si ritiene che rivesta la natura di contributo in conto esercizio. Di conseguenza deve essere allocato alla voce A5 del conto economico, “Altri ricavi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio”.
Da un punto di vista fiscale, stante il richiamo all’art. 25 c. 7 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 viene confermata l’irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, già prevista per il precedente fondo perduto.
Il contributo in oggetto rileva al fine del calcolo dei limiti previsti dal “Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato” e quindi è riconosciuto sino a concorrenza del limite massimo di € 800.000 di aiuti percepiti dal soggetto o dal gruppo a cui lo stesso appartiene.
ESEMPI
Una discoteca (Codice attività 93.29.10) ha già percepito il vecchio contributo a fondo perduto per un totale di € 5.200. Il nuovo contributo a fondo perduto verrà erogato automaticamente dall’AE per un totale di € 20.800 (5.200 x 400%).
Una palestra (codice attività93.13.00) ha iniziato la sua attività nel mese di maggio 2019, non potendo calcolare il calo del fatturato relativo al mese di aprile 2019, ha beneficiato dell’importo minimo del vecchio contributo a fondo perduto per un totale di € 1.000. Il nuovo contributo a fondo perduto verrà erogato automaticamente dall’AE per un totale di € 2.000 (1.000 x 200%).
Una pasticceria (codice attività 56.10.30) con fatturato di aprile 2019 pari a € 150.000 e fatturato aprile 2020 pari a € 60.000, che non ha percepito il vecchio contributo a fondo perduto, poiché il totale dei ricavi e compensi dell’anno 2019 superava i 5 milioni di euro, potrà ottenere il nuovo contributo a fondo perduto, tramite presentazione di un’apposita domanda all’AE, per un totale di € 13.500 [(150.000 – 60.000) x 10% x 150%].art. 1 DL 137/2020art. 25 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020Provv. AE 10 giugno 2020 n. 230439
memento più – Lorenzo Meroni
